Flat illustration of four routes to donor sperm in the UK, a licensed sperm bank, an imported shipment, a known donor meeting over a checklist and a private arrangement at home, arrows crossing a UK map toward a family in cupped hands.

Donatore di seme in Italia: come funziona e cosa dice la legge

Flat illustration of four routes to donor sperm in the UK, a licensed sperm bank, an imported shipment, a known donor meeting over a checklist and a private arrangement at home, arrows crossing a UK map toward a family in cupped hands.
✓Revisionato da Sarah Thomas, Specialista in Fertilità · 23 agosto 2026

In Italia le strade verso un donatore di seme sono quattro: un centro PMA autorizzato che usa seme importato da una banca estera, che è quasi sempre come va; lo stesso percorso con seme donato in Italia, che è raro; un donatore che conosci già, portato in un centro, che in Italia nessun centro offre; e un accordo privato con inseminazione a casa. Le prime tre passano da una struttura sanitaria; la quarta no, e quel dettaglio cambia quasi tutto il resto: i controlli sul donatore, l'anonimato e chi risulta genitore.

C'è però una seconda linea di divisione che l'Italia aggiunge, e che conta più del resto: la legge 19 febbraio 2004, n. 40 decide chi può entrare in un centro. L'art. 5 riserva le tecniche di procreazione medicalmente assistita alle "coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi". Prima di scegliere una strada, quindi, la domanda non è quale sia la migliore: è quali ti siano aperte.

Cerca "donatore di seme" e quasi tutti i risultati sono un centro o una banca che descrive il proprio percorso. Questa vuole essere una guida neutra a tutte e quattro: quanto costano ai prezzi pubblicati nel 2026, e cosa dicono davvero la legge e la Corte costituzionale, con le loro parole invece che con le mie.

La legge 40 e il codice civile valgono in tutta Italia: quello che cambia da Regione a Regione è l'accesso pratico ai centri e il ticket, non la norma. Questa guida non copre il diritto di altri paesi, e non è un parere legale. Se IUI, PMA o fecondazione eterologa ti suonano nuovi, il nostro glossario della fertilità li spiega.


Come si trova un donatore di seme in Italia? (Le quattro strade reali)

Tre di queste quattro strade passano da un centro PMA autorizzato. La terza nessun centro italiano la offre, e ti spiego sotto perché: nessun testo italiano che io abbia trovato vieta il "donatore conosciuto" con quelle parole, ma l'anonimato obbligatorio nei due sensi non gli lascia spazio. La quarta, l'accordo privato con inseminazione a casa, non ha nessun costo di centro ed è l'unica che nessuno controlla.

Le quattro strade verso un donatore di seme in Italia, a confronto (prezzi come pubblicati il 22 settembre 2026)

1. Centro autorizzato in Italia, seme da banca estera 2. Centro autorizzato in Italia, seme donato in Italia 3. Donatore che conosci, portato in un centro 4. Donatore conosciuto o trovato online, inseminazione a casa
Quanto è diffusa È la norma: nel 2023, 626 dei 639 cicli di inseminazione con seme donato, il 98,0%, hanno usato gameti da banca estera. Nel secondo e terzo livello il 93,1%. Nel 2023, 118 centri italiani hanno importato 3.229 criocontenitori da 45 centri in 6 paesi È l'eccezione: 13 cicli su 639, il 2,0%, con gameti donati nello stesso centro, e zero da banca nazionale. Dal 2015 al 31 dicembre 2024 il Centro nazionale trapianti ha registrato 340 raccolte di liquido seminale da 110 donatori Nessun centro la offre come percorso. La legge conosce solo i gameti del partner e la "donazione da persone diverse dal partner", che deve restare anonima nei due sensi: "l'identità del o dei riceventi non è rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa" (d.lgs. 191/2007, art. 14, comma 3). Nessun testo italiano che io abbia trovato vieta il donatore conosciuto con quelle parole Nessun dato: nessuno la registra. Il Registro Nazionale PMA non pubblica niente sulle inseminazioni fatte in casa
Costo del seme Nessun centro italiano pubblica un prezzo per paillette; le banche estere sì, sui loro siti in italiano. European Sperm Bank: "da 775€ a 1.375€ per paillette", fino a 1.870€ per alcuni donatori, più 315€ di spedizione in Europa e 350€ di Pregnancy Slot, IVA esclusa. Cryos scrive che "il costo dello sperma di donatore per un ciclo di trattamento parte da circa 84 euro (IVA esclusa) per lo sperma e varia tra 95 e 672 euro per la spedizione (IVA inclusa)". Il centro te lo fattura dentro il prezzo della procedura Anche qui arriva dentro il prezzo della procedura. Al donatore non va nulla: "la donazione di tessuti e cellule è volontaria e gratuita" (d.lgs. 191/2007, art. 12), e secondo il documento delle Regioni del 2014 al ricevente non "potrà essere richiesto contributo alcuno per i gameti ricevuti" Nessun tariffario, perché la strada non è offerta. Un centro italiano usa il seme di un uomo che conosci solo se è il partner della coppia: è un percorso omologo, non una donazione Nessun dato affidabile, nessun prezzo pubblicato. Le banche estere non sono un'alternativa: consegnano "direttamente alla clinica di fertilità o al professionista sanitario autorizzato" (Cryos), e il documento delle Regioni del 2014 scrive che "l'importazione e l'esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati/autorizzati". È la strada che costa meno, ed è proprio per questo che va guardata bene: quello che risparmi qui lo risparmi sui controlli che nessuno ha fatto
Costo del trattamento Nel privato, inseminazione intrauterina eterologa da 1.150€ più 450€ dovuti "all'accettazione proposta" fino a 2.800€, sui tariffari dei centri. In convenzione paghi il ticket della tua Regione: la tariffa massima nazionale della prestazione è 400,00€ (decreto 25 novembre 2024) Le stesse tariffe della strada 1: il centro è lo stesso, cambia solo da dove arriva il seme Non applicabile Nessun costo di centro. Nessun dato affidabile sul resto
Copertura del Servizio sanitario nazionale Il SSN "garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l'attività di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule", e le coppie "contribuiscono ai costi delle attività, nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome" (DPCM 12 gennaio 2017, art. 49). Quindi quanto paghi dipende dalla Regione. Nel 2023 l'83,0% dei cicli di inseminazione con seme donato si è svolto nel privato Come la strada 1: la stessa norma, la stessa variabilità regionale Non applicabile Non applicabile
Controlli sul donatore Donatore uomo "di età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai quaranta anni"; negativo a HIV 1 e 2, HBV, HCV e sifilide, e alla clamidia con test NAT sulle urine; "una visita di genetica medica con relazione scritta, il test per la fibrosi cistica" ed eventuale cariotipo; quarantena di "almeno centottanta giorni" con esami ripetuti: la quarantena si evita se al momento della donazione si fa anche il NAT per HIV, HBV e HCV, e la ripetizione degli esami "non è richiesta neppure se il trattamento comprende una fase di inattivazione convalidata per i virus interessati" (d.lgs. 16/2010, allegato III, sezione B, e, per la quarantena, punto 3 dello stesso allegato). Il documento delle Regioni del 2014, che è un accordo fra le Regioni e non una legge, aggiunge che il donatore "non deve essere adottato, né concepito a sua volta da donatore di gameti" Gli stessi requisiti: la norma è italiana e vale per ogni donazione da persona diversa dal partner, che il seme sia raccolto in Italia o importato Lo standard sarebbe quello, ma un centro non può accettare un donatore scelto da te: a chiudere la porta è l'anonimato, non lo screening Nessuno garantito. Niente quarantena, niente congelamento, nessun secondo giro di esami, nessuno screening genetico: un campione fresco usato lo stesso giorno, sulla sua parola
Genitori legali Il nato ha "lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche" (art. 8 legge 40). Il donatore "non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato" (art. 9, comma 3). Chi ha dato il consenso non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità (art. 9, comma 1). Una precisazione che non riguarda la genitorialità ma l'accesso: questa strada è riservata alla coppia dell'art. 5 con una patologia che causa sterilità o infertilità assolute e irreversibili (sentenza n. 162/2014) Come la strada 1: identica, perché dipende dalla legge 40 e non dall'origine del seme Non applicabile: la protezione dell'art. 9, comma 3 vive dentro un percorso che questa strada non ha La donna che partorisce è la madre. Se sei sposata, l'art. 231 del codice civile rende il marito "padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio". Altrimenti valgono le regole ordinarie, senza nessuna eccezione per i donatori: riconoscimento (art. 250), dichiarazione giudiziale di paternità con prova ammessa "con ogni mezzo" (art. 269), mantenimento (art. 279). Se l'art. 9, comma 3 copra un'inseminazione fatta in casa è una domanda su cui non ho trovato nessuna pronuncia. Fatti dare un parere legale
Anonimato e identità del donatore Anonimato obbligatorio, nei due sensi: tutti i dati a cui accedono terzi "sono resi anonimi in modo tale che né il donatore né il ricevente siano identificabili" (d.lgs. 191/2007, art. 14), e "il nato non potrà conoscere l'identità del donatore" (documento delle Regioni, 2014). I dati clinici del donatore possono essere resi noti al personale sanitario "ma in nessun caso alla coppia ricevente"; risalire al donatore è possibile "solo su motivata richiesta dell'Autorità Giudiziaria o dell'autorità di controllo". E non puoi scegliere: "non è possibile per i pazienti scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore" Come la strada 1, e in più il donatore italiano, in via transitoria, "deve mettere a disposizione di un solo centro i propri gameti" e dichiarare di non aver donato altrove È esattamente il punto: l'anonimato vale nei due sensi, "non deve essere possibile per il donatore risalire alla coppia ricevente e viceversa", e un uomo che conosci lo rende impossibile Nessun registro e nessuna tutela, in nessuna direzione. Tuo figlio saprà quello che lui deciderà di dire, e se interrompe i contatti non c'è nessun archivio a cui rivolgersi
Limite per donatore Dieci nascite, non dieci famiglie: le cellule di un medesimo donatore "non possono determinare più di dieci nascite", con deroga solo per una coppia che voglia un altro figlio dallo stesso donatore (d.lgs. 16/2010, allegato III, sezione B). Le gravidanze che non arrivano a un nato vivo non si contano. Il limite vale in Italia e non vincola la distribuzione mondiale di una banca estera Lo stesso limite di dieci nascite, con la stessa deroga per un fratello o una sorella Non applicabile Nessuno. Nessun limite, nessun registro, nessun conteggio

Fonti, tutte verificate il 22 settembre 2026: legge 19 febbraio 2004, n. 40 (artt. 4, 5, 8, 9 e 12) e codice civile (artt. 231, 250, 269 e 279) su Normattiva; decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, allegato III, sezione B, come inserita dal d.P.R. 23 agosto 2019, n. 131; decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (artt. 12 e 14); Corte costituzionale, sentenza n. 162/2014; documento della Conferenza delle Regioni sulla fecondazione eterologa del 4 settembre 2014; DPCM 12 gennaio 2017 e decreto tariffe del 25 novembre 2024; Relazione al Parlamento sulla legge 40, dati 2023 (Tabelle 85 e 104, paragrafi F.1 e G.3); listini di European Sperm Bank e Cryos; tariffari di Centro Palmer, Eugin, Future for Family, Alma Res e Next Fertility GynePro. Ogni prezzo è il listino di un singolo operatore, non una media nazionale.

La versione corta: in Italia il seme donato arriva quasi tutto da banche estere (98,0% dei cicli di inseminazione nel 2023), la quarantena è di almeno 180 giorni, il limite è di dieci nascite per donatore, la donazione è anonima nei due sensi e il nato non potrà conoscere l'identità del donatore. Un accordo privato non garantisce nulla di tutto questo.

Le quattro strade verso un donatore di seme in Italia a confronto: costo, controlli sul donatore, genitore legale, anonimato e limite di dieci nascite


Provalo: confronta le quattro strade su quello che conta per te

Quella tabella è tanta roba da leggere sul telefono. Spunta quello che ti interessa di più e rivedrai le stesse caselle, strada per strada, in forma più corta. Non classifica le strade e non ne sceglie una al posto tuo.

Confronta le quattro strade

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Perché la strada 3 non c'è, in Italia: la donazione da persona diversa dal partner deve essere anonima nei due sensi, "non deve essere possibile per il donatore risalire alla coppia ricevente e viceversa", e "non è possibile per i pazienti scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore". (Conferenza delle Regioni, documento sulla fecondazione eterologa, 4 settembre 2014: un accordo fra le Regioni, non una legge.) La regola vincolante più vicina è il d.lgs. 191/2007, art. 14: "l'identità del o dei riceventi non è rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa". Nessun testo italiano vieta il donatore conosciuto con quelle parole: parlane con un avvocato di famiglia prima di muoverti.

Non è un parere legale: questa è un'informazione generale. La legge 40/2004 e il codice civile valgono in tutta Italia, ma l'accesso pratico ai centri e il ticket cambiano da Regione a Regione. Chi pensa di usare un donatore conosciuto dovrebbe parlare con un avvocato di famiglia prima di iniziare.

Quando rivolgersi al medico: le fonti italiane ragionano in mesi, non in cicli. Dopo sei mesi o un anno di tentativi senza successo è utile parlarne con il medico, e subito se hai 36 anni o più o c'è già un motivo per pensare a un problema di fertilità.


Quanto costa un donatore di seme in Italia nel 2026?

Nessun centro italiano pubblica un prezzo per fiala. Il seme donato non si compra a parte: il costo arriva dentro il prezzo di una procedura, oppure come voce separata della banca dei gameti. Sui tariffari pubblicati dai centri stessi, letti il 22 settembre 2026, un'inseminazione intrauterina eterologa va da 1.150 euro più 450 euro dovuti "all'accettazione proposta" (Centro Palmer, che pubblica le cifre solo nel tariffario in PDF) a 2.800 euro (Next Fertility GynePro), con Eugin a 1.690 euro, Future for Family a 1.980 euro, di cui 1.100 "per la copertura del costo dei servizi della banca dei gameti" (è l'unico tariffario che usa quella voce, ed è fermo alla revisione 09 del novembre 2022), e Alma Res a 2.580 euro.

Con il Servizio sanitario nazionale i numeri sono di un altro ordine, ma quella strada è aperta solo alla coppia dell'art. 5 (te lo spiego più sotto). Il decreto tariffe del 25 novembre 2024, in vigore dal 30 dicembre 2024, fissa la tariffa massima nazionale della prestazione 69.92.9, l'inseminazione intrauterina da donazione di gameti maschili, a 400,00 euro, contro 95,35 euro per quella omologa. Quella tariffa è quanto il Servizio sanitario riconosce alla struttura, non quello che paghi tu: tu paghi il ticket previsto dalla tua Regione.

Non ho trovato nessun prezzo per paillette pubblicato da un centro italiano, e non ne invento uno. Non ho trovato nemmeno un tariffario italiano che indichi il costo dei farmaci per la stimolazione. Un centro lo scrive a parte: Eugin dice che le sue tariffe "non includono invece i test medici preliminari né le medicazioni, come ad esempio i farmaci per la stimolazione", e che "non esiste quindi uno schema unico valido per tutti i casi: il piano farmacologico viene personalizzato in funzione del percorso di procreazione medicalmente assistita e degli obiettivi terapeutici attesi". Quindi al preventivo che leggi va aggiunta una voce che nessuno può quantificarti in anticipo.

👉 Per il quadro completo dei costi della PMA in Italia, voce per voce, c'è la nostra guida ai costi della fecondazione assistita.


La fecondazione eterologa è a carico del Servizio sanitario nazionale?

In parte, e la parte che non lo è cambia da Regione a Regione. Il DPCM 12 gennaio 2017, all'art. 49, dice:

Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l'attività di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla direttiva 2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento. Le coppie che si sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attività, nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome.

L'ultima riga è la ragione per cui non esiste un numero nazionale. La Regione Toscana, per esempio, scrive che con il decreto tariffe "è possibile effettuare le prestazioni di procreazione medicalmente assistita su tutto il territorio nazionale, pagando esclusivamente il ticket previsto su ogni ricetta medica", e il suo ticket sulla specialistica ambulatoriale arriva "fino all'importo massimo di 38 euro per ricetta"; sui gameti, in base alla delibera regionale, i residenti in Toscana non pagano nulla e i non residenti pagano 1.500 euro per i gameti femminili e 500 euro per quelli maschili. Sono cifre toscane: le regole del ticket sono regionali e non ho verificato le altre Regioni. Chiedi alla tua ASL o al centro prima di dare per buono un numero.

Il limite nazionale sull'in vitro sta nelle note dell'allegato 4D dello stesso DPCM: "Fino al compimento del 46° anno. Fino a 6 cicli." Non è attaccato ai codici dell'inseminazione.

Nella pratica la strada pubblica è minoritaria, per il seme donato. La Relazione al Parlamento sulla legge 40, dati 2023, nella Tabella 104, registra che l'83,0% dei cicli di inseminazione con seme donato si è svolto in centri privati.


Chi è il genitore legale quando usi un donatore di seme?

Dentro un centro autorizzato la legge è netta: il donatore non c'entra niente con il nato. Fuori da quel sistema, con un donatore conosciuto, la risposta onesta è che non c'è una risposta certa. È la sezione che ti conviene leggere due volte, perché un accordo firmato con lui non la risolve.

La donna che partorisce è la madre. L'art. 8 della legge 40 dice che

i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

In un centro autorizzato, il donatore non è il padre. L'art. 9, comma 3, nel testo rimasto in piedi dopo la sentenza n. 162 del 2014, dice:

In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

E il comma 1 dello stesso articolo chiude la porta dall'altro lato: chi ha dato il proprio consenso, anche per fatti concludenti, "non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità" nei casi che elenca, né l'impugnazione del riconoscimento. Attenzione a una cosa, se la leggi da sola: il comma 1 rimanda a un articolo del codice civile, il 235, abrogato dal d.lgs. 154/2013 con effetto dal 7 febbraio 2014, quindi quel rinvio è lettera morta e non va citato come norma viva. Attenzione però a non leggerci più di quello che c'è: la stessa riforma non ha cancellato l'azione di disconoscimento, l'ha spostata negli artt. 243-bis e seguenti del codice civile. È il rinvio a essere morto, non il divieto del comma 1.

Chi può stare dentro quel sistema. L'art. 5, un solo comma, mai modificato dal 2004, dice:

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

L'art. 4, comma 1 aggiunge una seconda condizione, che vale anche per quelle coppie: il ricorso alle tecniche "è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico". Anche questo comma è stato inciso dalla Corte: con la sentenza n. 96 del 2015 l'art. 4, comma 1 è stato dichiarato illegittimo "nella parte in cui non consent[e] il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 [...] accertate da apposite strutture pubbliche". Con un donatore c'è un terzo filtro, che arriva dalla sentenza n. 162 del 2014: quella pronuncia ha rimosso il divieto di eterologa solo

per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge [...] qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili.

Quindi: una donna singola, una coppia di due donne e una coppia non coniugata e non convivente non entrano in quel perimetro. Nel 2024 il Tribunale di Firenze ha portato l'art. 5 davanti alla Corte costituzionale, con l'ordinanza del 4 settembre, e la sentenza n. 69 (decisa l'11 marzo 2025, depositata il 22 maggio) ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate, scrivendo al paragrafo 10 che resta

l'assenza di impedimenti costituzionali acché il legislatore estenda l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a nuclei familiari diversi da quelli indicati nell'art. 5 della legge n. 40 del 2004.

Il Parlamento può allargare l'accesso, non è obbligato a farlo, e finora non lo ha fatto.

Fuori da quel sistema valgono le regole ordinarie, e non prevedono nessuna eccezione per i donatori. Se l'inseminazione avviene in casa con un donatore conosciuto, nel codice civile non esiste niente che spenga la genitorialità di chi ha dato il seme. Quello che c'è è questo:

  • Art. 231, se sei sposata: "Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio". È una presunzione che esiste solo se c'è un marito; per una donna non sposata non c'è nessun padre presunto, e per una partner donna non esiste una presunzione equivalente.
  • Art. 250: il figlio nato fuori del matrimonio "può essere riconosciuto [...] dalla madre e dal padre", e il riconoscimento "può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente". La regola per cui il consenso "non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio" non è generale: vale quando l'altro genitore ha già riconosciuto il figlio e il figlio ha meno di quattordici anni, e in quel caso la strada è il giudice.
  • Art. 269: "la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso", e "la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo". La sola dichiarazione della madre, dice lo stesso articolo, non costituisce prova.
  • Art. 279: anche quando l'azione per la dichiarazione giudiziale non si può proporre, il figlio "può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione".

Nessuna di quelle strade si disattiva firmando un foglio. Un accordo privato fra te e il donatore, per quanto dettagliato, non è previsto da nessuna norma come modo per stabilire o escludere lo stato di figlio.

Il punto aperto, e non te lo nascondo. L'art. 9, comma 3 protegge il donatore "in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo". Fino al 2014 diceva "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3", e la sentenza n. 162 ha cancellato quelle parole. Le "tecniche di PMA" hanno però una definizione ufficiale nelle Linee guida del Ministero della Salute del 20 marzo 2024, ed è un elenco di procedure cliniche: "la inseminazione intrauterina; la fecondazione in vitro e il trasferimento intrauterino di embrioni; la microiniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo; la crioconservazione dei gameti e degli embrioni; la biopsia embrionale". Le stesse Linee guida nominano a parte "l'inseminazione intracervicale semplice". Se un'inseminazione fatta in casa rientri o no in quella nozione non risulta deciso da nessuna sentenza della Corte costituzionale né della Cassazione che io abbia trovato. Non dare per scontato che l'art. 9, comma 3 protegga un donatore conosciuto usato fuori dal sistema autorizzato.

L'unica apertura recente riguarda chi ha fatto la PMA all'estero. La sentenza n. 68 del 2025 ha dichiarato illegittimo l'art. 8 nella parte in cui non prevede che anche

il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

Riguarda un bambino già nato in Italia dopo una PMA fatta all'estero nel rispetto della legge di quel paese. Non dice niente sull'accesso in Italia e niente su un accordo privato in Italia.

👉 Questa è un'informazione generale, non un parere legale. Chi usa un donatore conosciuto dovrebbe parlare con un avvocato di famiglia prima di iniziare a provare, non dopo. Gli albi di tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati sono sul sito del Consiglio Nazionale Forense.

Per una storia vissuta, la nostra Due mamme, terzo tentativo racconta un percorso con un donatore visto da dentro.


Un donatore di seme può essere anonimo in Italia?

Non solo può: deve. In Italia l'anonimato non è una scelta del donatore, è la regola, e vale nei due sensi. È forse la differenza più grande fra il sistema italiano e quelli di cui si legge online, dove il figlio può chiedere il nome del donatore da adulto. Qui quella porta non c'è.

La base è nel decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, l'art. 14:

Tutti i dati, comprese le informazioni genetiche, raccolti ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente decreto ed ai quali abbiano accesso terzi, sono resi anonimi in modo tale che né il donatore né il ricevente siano identificabili.

Il comma 3 dello stesso articolo aggiunge che "l'identità del o dei riceventi non è rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa". Il d.lgs. 16/2010, nella sezione B dell'allegato III, lo traduce in una regola operativa per i centri: è salvaguardata "la riservatezza del donatore, specie mediante l'adozione di un sistema di identificazione indiretta del medesimo". E la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha istituito il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive presso il Centro nazionale trapianti, vuole che i dati anagrafici arrivino al Registro con modalità "idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi".

La frase che lo dice in chiaro non sta in un decreto, ma nel documento della Conferenza delle Regioni del 4 settembre 2014, l'accordo interregionale scritto per rendere applicabile la sentenza n. 162 in attesa che il Parlamento legiferasse:

la donazione deve essere anonima (cioè non deve essere possibile per il donatore risalire alla coppia ricevente e viceversa). [...] I donatori/donatrici non hanno diritto di conoscere identità del soggetto nato per mezzo di queste tecniche e il nato non potrà conoscere l'identità del donatore/donatrice.

Vale la pena essere precisi su tre cose, perché è qui che si sbaglia facilmente.

  • Non c'è un'età in cui si apre qualcosa. Non esiste un'età a cui una persona nata da donazione può chiedere il nome del donatore, perché non esiste la richiesta. Non ai 16 anni, non ai 18, non dopo.
  • I genitori non ricevono i dati clinici del donatore. Il documento del 2014 dice che possono "essere resi noti al personale sanitario solo in casi straordinari, dietro specifica richiesta e con procedure istituzionalizzate, per eventuali problemi medici della prole, ma in nessun caso alla coppia ricevente". È un'eccezione medica fra sanitari, non una finestra per la famiglia.
  • Risalire al donatore si può, ma non lo decidi tu. Solo "su motivata richiesta dell'Autorità Giudiziaria o dell'autorità di controllo (Regione/CNT)" il responsabile dell'istituto dei tessuti può fornire i dati per risalire al donatore.

C'è poi una conseguenza che sorprende chi arriva dai cataloghi delle banche estere: il donatore non lo scegli. Lo dice lo stesso documento: "non è possibile per i pazienti scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore, al fine di evitare illegittime selezioni eugenetiche". È il centro che "deve ragionevolmente assicurare la compatibilità delle principali caratteristiche fenotipiche del donatore con quelle della coppia ricevente". Niente colore degli occhi, niente altezza, niente profilo da sfogliare.

Se la legge cambiasse, il documento del 2014 prevede che l'anonimato resti garantito "ai donatori che hanno donato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina". Una riforma, se arrivasse, non si applicherebbe all'indietro.

Su una cosa, invece, non ho trovato una risposta italiana. Le banche estere vendono anche paillette di donatori "ID Release", cioè disposti a farsi identificare dal nato una volta adulto secondo le regole del proprio paese, e a un prezzo più alto. Nessuna fonte italiana che io abbia letto dice che cosa accada a quella promessa quando quella paillette viene usata in Italia, dove il diritto di chiedere non esiste. Se stai facendo un percorso eterologo, è una domanda da porre al centro e da mettere per iscritto.

La donazione di seme in Italia in tre date: 2004 la legge 40, 2014 la sentenza n. 162, 2025 le sentenze n. 68 e n. 69, e l'anonimato che resta la regola

Se preferisci sentirlo raccontare, in questo video il professor Ernesto Falcidia, ginecologo e direttore clinico di un centro di medicina della riproduzione di Catania, spiega che cos'è la PMA eterologa, quali sono le indicazioni e chi può accedervi in un centro autorizzato italiano. È dell'ottobre 2023, quindi è precedente alle due sentenze della Corte costituzionale del 2025 di cui parlo in questa guida.


Quante nascite può avere un donatore? E il limite vale per il seme importato?

Dieci nascite. Non dieci famiglie, non dieci donazioni, non dieci gravidanze: dieci nati. La regola sta nell'allegato III, sezione B del d.lgs. 16/2010, nel testo inserito dal d.P.R. 23 agosto 2019, n. 131:

Le cellule riproduttive donate da un medesimo donatore non possono determinare più di dieci nascite. Tale limite può essere derogato esclusivamente nei casi in cui una coppia, che abbia già avuto un figlio tramite procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, intenda sottoporsi nuovamente a tale pratica utilizzando le cellule riproduttive del medesimo donatore.

  • Una gravidanza che non arriva a un nato vivo non conta. Il documento delle Regioni del 2014 lo dice così: "qualora la gravidanza non dovesse portare alla nascita di un feto vivo, la procedura non va considerata tra le dieci nascite consentite".
  • Il conteggio si appoggia ancora alla carta. Il Registro nazionale dei donatori esiste dal 2014 per legge, ma la Relazione al Parlamento scrive che, "nell'attesa dell'implementazione di un registro informatizzato", il Centro nazionale trapianti raccoglie i dati "in forma cartacea" dal 2015, e che gli esiti delle procedure sono "piuttosto difficili da stabilire con precisione". Nel frattempo la garanzia è un'autodichiarazione: il donatore "deve mettere a disposizione di un solo centro i propri gameti" e dichiarare "di non aver effettuato donazioni in altri centri".
  • Il limite italiano si ferma all'Italia. Dieci nascite è quello che può succedere qui. Una banca danese distribuisce in molti paesi e applica i propri limiti globali, non il nostro: European Sperm Bank vende pacchetti "Family15", "Family5" e "Family1", cioè prodotti definiti proprio dal numero di famiglie. Visto che nel 2023 il 98,0% dei cicli di inseminazione con seme donato ha usato gameti da banca estera, questo non è un dettaglio teorico.
  • I numeri si possono rivedere. Lo stesso allegato prevede una verifica "almeno triennale" dei limiti di età, del numero di donazioni e del numero di nascite da uno stesso donatore, "ai fini dei successivi aggiornamenti del presente regolamento"; le competenze dell'ISTAT sono richiamate per la verifica del limite al numero delle nascite, non per tutti e tre i limiti. È un aggiornamento amministrativo, non serve una legge nuova.

Quanto seme donato in Italia sia davvero italiano lo dice la stessa Relazione: nel 2023, 626 dei 639 cicli di inseminazione con seme donato hanno usato gameti da banca estera, 13 seme donato nello stesso centro e nessuno seme da banca nazionale; nel secondo e terzo livello il seme donato proveniva da banche estere nel 93,1% dei casi. Dal 2015 al 31 dicembre 2024 il Centro nazionale trapianti ha registrato in tutto 340 raccolte di liquido seminale da 110 donatori italiani. Come scrive il Ministero, "i numeri delle donazioni di gameti in Italia risultano ancora limitate".


Che cosa dice la legge su un donatore privato e un'inseminazione a casa?

Non ti dirò che l'autoinseminazione con un donatore privato è legale, e non ti dirò che è vietata. Nessuna delle due frasi è sostenuta dal testo. Quello che il testo dice, invece, è preciso, e vale la pena leggerlo per come è scritto.

La legge 40 regola le tecniche di PMA applicate dentro le strutture autorizzate, e le sue sanzioni sono indirizzate a chi le applica. L'art. 12, comma 5 dice:

Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

Il comma 2 fa la stessa cosa per chi le applica in violazione dell'art. 5, con una sanzione amministrativa da 200.000 a 400.000 euro. E il comma 8 dice, parola per parola:

Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

Quindi la legge 40 non prevede nessuna sanzione a carico della donna o dell'uomo nei casi di quei quattro commi, compresi la violazione dell'art. 5 e l'applicazione delle tecniche fuori da un centro autorizzato. Sono sanzioni amministrative, e colpiscono chi applica le tecniche.

Se un'inseminazione fatta in casa, da sé, sia "applicazione di tecniche" ai sensi di quella legge resta senza una risposta giudiziaria: non ho trovato nessuna pronuncia sul punto. È la stessa incertezza che rende non risolta la posizione del donatore, e l'ho spiegata nella sezione sulla genitorialità qui sopra.

Una cosa che invece è un reato, e non ha nessuna esenzione. Il comma 6 dello stesso articolo non è una sanzione amministrativa:

Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

Il comma 8 elenca i commi 1, 2, 4 e 5, e non il comma 6. Se qualcuno online ti chiede soldi per il proprio seme, o pubblicizza la vendita di gameti, quella condotta sta dentro il comma 6 e nessuna esenzione la copre. Fermati lì.

Dove si controlla se un centro è autorizzato. L'elenco è tenuto dal Registro Nazionale PMA dell'Istituto Superiore di Sanità; le regole generali stanno nella pagina della PMA del Ministero della Salute.

👉 Come tutto il resto di questa pagina: informazione generale, non un parere legale. Se la cosa incide sui tuoi piani, fatti dare un parere da un avvocato prima di iniziare.


Che cosa potrebbe cambiare?

Per ora niente è cambiato. Su Normattiva la legge 40 risulta aggiornata al 28 maggio 2025, cioè alla sentenza n. 68, e da allora il testo è fermo. L'art. 5 non è mai stato modificato dal 2004.

La spinta più chiara è arrivata dalla Corte costituzionale stessa. Nella sentenza n. 69 del 2025, respingendo il ricorso di una donna singola, la Corte ha scritto che

la discrezionalità del legislatore rinvenga un ambito di intervento elettivo nella perimetrazione teleologica della regolamentazione concernente l'accesso alla procreazione medicalmente assistita.

Tradotto: decide il Parlamento, e la Costituzione non gli impedisce di allargare l'accesso. Non è un obbligo, ed è il motivo per cui una sentenza non ha cambiato la regola.

In Parlamento una proposta c'è, ed è ferma. L'atto Camera 330 (Grimaldi e altri) propone modifiche al codice civile e alla legge 40 anche sull'"accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero". È stato presentato il 13 ottobre 2022 e assegnato alla Commissione Giustizia in sede referente il 5 aprile 2023: da allora l'esame non è iniziato. Non ho trovato nessun atto parlamentare che proponga di cambiare la regola dell'anonimato.

Esiste anche la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare "Pma per tutte", promossa dall'Associazione Luca Coscioni e aperta nel giugno 2026, che punta a 50.000 firme entro sei mesi e vuole togliere dall'art. 5 il riferimento alle coppie di sesso diverso, al matrimonio e alla convivenza. Una campagna di firme non è un atto parlamentare: finché non raccoglie le firme richieste e non viene depositata, non esiste come proposta di legge. Le regole valide oggi sono quelle di questa guida.


Quando rivolgersi al medico o far controllare qualcosa?

Le fonti italiane ragionano in mesi, non in cicli di inseminazione. ISSalute, il portale dell'Istituto Superiore di Sanità, scrive che dopo almeno un anno di rapporti regolari non protetti senza concepire una coppia "è in genere considerata una coppia infertile" e che "in generale, dopo un anno di tentativi senza successo, è utile rivolgersi al proprio medico", subito se la donna ha 36 anni o più o c'è già un motivo per pensare a un problema di fertilità. Il Ministero della Salute si spinge prima: entro "sei mesi - un anno", "può essere utile rivolgersi al ginecologo".

  • Nessuna fonte italiana fissa un numero di cicli. Non ho trovato una regola italiana del tipo "dopo sei inseminazioni": solo un tempo, sei mesi secondo il Ministero e un anno secondo ISSalute. Se il seme è del partner, il primo esame è lo spermiogramma.
  • 36 anni o più, o una causa già nota. ISSalute dice di non aspettare l'anno. È anche la condizione che l'art. 4, comma 1 della legge 40 chiede di documentare con un atto medico per entrare in un centro.
  • Un dubbio su un'infezione dopo aver usato seme non controllato. Questo è il rischio concreto della strada privata, e non è teorico: ISSalute scrive che "se la clamidia non è curata, può diffondersi agli organi della riproduzione e causare una grave malattia infiammatoria pelvica (PID) che rappresenta una delle principali cause della gravidanza extrauterina e della sterilità nelle donne", e che in presenza di disturbi sospetti "si consiglia di rivolgersi il prima possibile al proprio medico di base, a uno specialista (ginecologo, dermatologo, andrologo, infettivologo) o a un consultorio". Il test si fa in modo riservato "presso: una struttura pubblica, un consultorio, un laboratorio privato". Per le informazioni c'è anche il Telefono Verde AIDS e IST dell'ISS, 800 861061, anonimo e gratuito, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18 (un esperto in materia legale è presente il lunedì, il mercoledì e il giovedì nelle stesse ore).
  • Segnali d'allarme con un donatore trovato online. Pressioni per un rapporto sessuale al posto dell'inseminazione, o il rifiuto di mostrare i referti degli esami. Nessuno deve sentirsi sotto pressione per un rapporto: non ha niente a che vedere con un'inseminazione. Se pensi che ci sia un reato, per esempio la vendita o la pubblicizzazione di gameti che l'art. 12, comma 6 punisce con la reclusione, l'art. 333 del codice di procedura penale dice che "ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia", oralmente o per iscritto: la denuncia si presenta alla Polizia di Stato o ai Carabinieri, e il Commissariato di PS online spiega come si fa.
  • Se sei sotto stimolazione ormonale per un'inseminazione in centro. La sindrome da iperstimolazione ovarica è rara ma va presa sul serio. Il Policlinico Sant'Orsola di Bologna elenca "fastidi o dolori addominali, nausea, diarrea, gonfiore addominale e aumenti improvvisi di peso", e nelle forme severe un dolore "particolarmente forte" con "nausea e vomito persistenti, rapido e significativo aumento di peso (anche 15-20 chili nell'arco di dieci giorni), formazione di trombi nelle gambe, fiato corto". Progetto Iside, con il dottor Giuseppe Renzi, aggiunge fra i disturbi "dispnea, restrizione della minzione" e, nei casi molto rari, "complicanze fatali, come l'insufficienza renale acuta, il tromboembolismo, la sindrome da distress respiratorio". Se ti compare uno di questi disturbi durante o dopo una stimolazione, il primo numero da chiamare è quello del centro che ti segue, anche se ti sembrano lievi. Il foglio illustrativo del Gonal-f, cioè del farmaco stesso della stimolazione, lo dice senza giri di parole: "informi immediatamente il medico se dovesse avvertire dolore al basso ventre, rapido aumento di peso, nausea o vomito o difficoltà a respirare". E la guida per le coppie dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, parlando proprio dei giorni dopo un'inseminazione, scrive che "se tali sintomi tendono ad accentuarsi, o compaiono altri sintomi, o comunque la donna desidera un controllo contatterà uno dei medici". Progetto Iside ricorda che la forma lieve si può gestire a domicilio, ma con "monitoraggio dei sintomi e del peso corporeo", mentre nelle forme moderate-severe "è invece indicata l'ospedalizzazione": in quale delle due sei lo stabilisce il centro, non tu. Chiedi già alla prima visita quale numero usare fuori orario.

Non aspettare invece di sentire il centro, vai subito al pronto soccorso o chiama il 112, se hai fiato corto o dolore al petto, un dolore addominale o pelvico molto forte o che peggiora, vomito che non si ferma, febbre alta, se stai urinando molto meno del solito, se ti gonfi rapidamente o se ti senti svenire. Il 112 è il Numero Unico Europeo per le emergenze e con una sola chiamata gratuita raggiungi anche il soccorso sanitario. Non usare il 116117 per una cosa urgente: è il numero per le cure non urgenti, non è attivo in tutte le Regioni e non è un numero di emergenza.

La nostra guida al momento migliore per inseminare copre il tempismo, mese dopo mese.


La parte che nessun tariffario copre

Tutte queste strade finiscono nello stesso posto: un bambino che un giorno potrebbe voler sapere da dove viene, e una famiglia che ha bisogno di stare in piedi davanti alla legge.

In Italia c'è un peso in più da reggere. Se sei single, o se siete due donne, la strada del centro autorizzato non è aperta, e non per una ragione clinica: lo dice un articolo del 2004 che nessuno ha ancora cambiato. La Corte costituzionale, nel 2025, ha lasciato in piedi quell'articolo e respinto il ricorso di una donna singola, ma ha anche scritto che il legislatore potrebbe allargare l'accesso "anche a nuclei familiari diversi da quelli indicati nell'art. 5". Non è un giudizio su di te. È una scelta politica non ancora fatta.

È facile perdersi fra i tariffari e i numeri degli articoli, ma nessuno che legge una pagina così sta davvero facendo la spesa. Stai costruendo una famiglia.

Quindi prenditi il tuo tempo e fatti dare un parere prima, non dopo. È una decisione grande. Ha il permesso di sembrarlo.

Se ti serve qualcuno con cui parlarne: il Registro Nazionale PMA tiene un elenco delle associazioni di pazienti; per le famiglie con due mamme o due papà l'associazione nazionale è Famiglie Arcobaleno; un consultorio familiare comprende anche uno psicologo.


Donatore di seme in Italia: domande frequenti

Quanto viene pagato un donatore di seme in Italia?

Niente. Il d.lgs. 191/2007, art. 12, dice che "la donazione di tessuti e cellule è volontaria e gratuita", e il documento della Conferenza delle Regioni del 2014 aggiunge che "non potrà esistere una retribuzione economica per i donatori/donatrici, né potrà essere richiesto alla ricevente contributo alcuno per i gameti ricevuti". Ai donatori lavoratori dipendenti possono essere applicate le regole dei permessi previste per le attività trasfusionali e il trapianto di midollo, ed è previsto un eventuale rimborso per le giornate di lavoro perdute. Vendere o pubblicizzare la commercializzazione di gameti è un reato punito dall'art. 12, comma 6 della legge 40.

Quanto costa la fecondazione eterologa in Italia?

Nel privato, sui tariffari pubblicati dai centri il 22 settembre 2026, un'inseminazione intrauterina eterologa va da 1.150 euro più 450 euro dovuti "all'accettazione proposta" fino a 2.800 euro. In convenzione con il Servizio sanitario nazionale paghi il ticket della tua Regione: la tariffa massima nazionale della prestazione, fissata dal decreto del 25 novembre 2024, è 400,00 euro. Nessun centro italiano pubblica un prezzo per paillette. La nostra guida ai costi della fecondazione assistita copre il resto delle voci.

La fecondazione eterologa è a carico del Servizio sanitario nazionale?

In parte. Il DPCM 12 gennaio 2017, art. 49, dice che il SSN "garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l'attività di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule", e che le coppie "contribuiscono ai costi delle attività, nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome". Quindi quanto paghi dipende dalla Regione, e va chiesto alla ASL o al centro. Nel 2023 l'83,0% dei cicli di inseminazione con seme donato si è svolto in centri privati.

Si può conoscere o scegliere il donatore in Italia?

No, in nessuno dei due sensi. La donazione è anonima e l'anonimato vale nelle due direzioni: "il nato non potrà conoscere l'identità del donatore/donatrice", e non esiste un'età a cui si possa fare richiesta. Nemmeno la scelta è ammessa: "non è possibile per i pazienti scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore, al fine di evitare illegittime selezioni eugenetiche". È il centro che deve assicurare una ragionevole compatibilità fenotipica con la coppia.

Posso portare in un centro italiano un donatore che conosco?

No. Nessun testo italiano che io abbia trovato vieta il "donatore conosciuto" con quelle parole, ma la strada non c'è: la legge distingue soltanto fra i gameti del partner e la "donazione da persone diverse dal partner", quest'ultima deve essere anonima nei due sensi, e i pazienti non possono scegliere il donatore. L'unico uomo che conosci il cui seme un centro italiano può usare è il partner della coppia, e quello è un percorso omologo. Informazione generale, non un parere legale.

Una donna single o una coppia di due donne possono usare un donatore in Italia?

No, non in un centro italiano. L'art. 5 della legge 40/2004 riserva la PMA alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. Nel 2025 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 69, ha respinto un ricorso su questo, scrivendo che non ci sono impedimenti costituzionali a un futuro allargamento da parte del legislatore, che finora non c'è stato.


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